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APPRENDISTATO E APPENDICE

DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Premessa.

Le parti, considerata la finalità formativa del presente istituto e la rilevanza delle competenze delle persone per l’occupabilità e la competitività aziendale, individuano nell’apprendistato professionalizzante il canale preferenziale di accesso al lavoro dei giovani quale istituto che favorisce una occupazione stabile e di qualità.

Art. 1. – Norme generali.

L’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, ai sensi dell’articolo 44, del D.Lgs 81/2015, e al conseguimento di una qualificazione professionale a fini contrattuali.

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante giovani di età non inferiore ai diciotto anni, salvo le deroghe consentite dalla legge, e non superiore ai ventinove.

Tra le qualifiche conseguibili sono escluse quelle previste nel livello D1 e nel livello A1.

La facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata a quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti.

Per i contratti di apprendistato stipulati a partire dal 1° giugno 2021 è previsto l’inquadramento nel livello corrispondente alla qualifica professionale da conseguire e relativa percentualizzazione della retribuzione in coerenza con il percorso formativo che si conclude al termine dell’apprendistato, come disciplinato nell’art. 8.

L’apprendista non potrà essere retribuito a cottimo.

Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dalla presente disciplina, valgono per gli apprendisti le norme del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

NORMA TRANSITORIA

Gli apprendisti assunti prima del 1° giugno 2021 fermo restando l’applicazione delle clausole riguardanti l’inquadramento e la relativa retribuzione previste nel contratto di apprendistato già stipulato in applicazione del CCNL 26 novembre 2016, a decorrere dal 1° giugno 2021 laddove ancora non si sia concluso il periodo di inquadramento in 1a Categoria saranno automaticamente inquadrati nel Livello D1.

Art. 2. – Durata del contratto.

La durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante è di 6 mesi, quella massima è pari a 36 mesi. Per i lavoratori in possesso di diploma di livello 4 QEQ, di diploma di tecnico superiore ITS (livello 5 QEQ) ovvero di laurea (livello 6 e 7 QEQ) inerente alla professionalità da conseguire tale durata sarà ridotta di 6 mesi.

Per le figure professionali ricomprese nella declaratoria del Livello D2 addette a produzioni in serie svolte su linee a catena o di montaggio semplice quando le mansioni siano caratterizzate da attività brevi, semplici e ripetitive la durata massima sarà pari a 24 mesi.

Art. 3. – Valorizzazione di precedenti periodi di apprendistato.

I periodi di apprendistato professionalizzante svolti, per una durata pari almeno a 12 mesi, presso più datori di lavoro, saranno valorizzati ai fini della durata complessiva del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività. In tal caso la durata del contratto di apprendistato sarà ridotta di 6 mesi fermo restando quanto previsto per il possesso del titolo di studio di cui all’articolo precedente.

A tal fine, nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza del contratto, il datore di lavoro è tenuto a registrare l’esperienza di apprendistato nel libretto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Tale documentazione deve essere presentata dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per ottenere il riconoscimento della riduzione della durata del contratto di apprendistato.

Art. 4. – Formazione.

La formazione professionalizzante si caratterizza per essere un percorso, integrato nell’attività lavorativa, personalizzato sulla base delle conoscenze di partenza dell’apprendista e delle competenze tecnico-professionali e specialistiche da conseguire (standard professionali di riferimento).

Le parti concordano che gli standard professionali di riferimento sono quelli risultanti dagli schemi esemplificativi dei profili formativi definiti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Professionale e l’Apprendistato il 28 marzo 2006 (allegati al presente contratto) o da altri specifici profili eventualmente presenti in azienda.

Piano Formativo Individuale e ore di formazione

Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel PFI, il cui schema è allegato alla presente disciplina, il percorso formativo del lavoratore in coerenza con gli standard professionali di riferimento relativi alla qualificazione a fini contrattuali da conseguire e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso.

La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore medie annue comprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, e potrà essere svolta anche on the job e in affiancamento.

La formazione effettuata e la qualificazione professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, saranno registrate nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono all’attestazione dell’attività formativa utilizzando il modello allegato alla presente disciplina.

Tutor/Referente aziendale

Per l’attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor/referente aziendale nominativamente indicato nel PFI, in possesso di adeguata professionalità ed esperienza. Il tutor può essere lo stesso imprenditore.

Art. 5. – Organismi paritetici.

La Commissione Nazionale per la Formazione Professionale e le Commissioni territoriali svolgeranno compiti di aggiornamento dei profili formativi, monitoraggio e valutazione di strumenti e-learning.

Art. 6. – Assunzione.

Nella lettera di assunzione oltre alle indicazioni di cui all’articolo 1, Sezione quarta, Titolo I, del Contratto collettivo nazionale, saranno precisate la qualificazione professionale oggetto del contratto di apprendistato, il corrispondente livello di inquadramento e la progressione retributiva di cui al successivo articolo 8. Alla lettera di assunzione verrà allegato il Piano Formativo Individuale.

Art. 7. – Periodo di prova.

Per l’assunzione in prova dell’apprendista è richiesto l’atto scritto. La durata del periodo di prova è pari alla durata ordinaria prevista dal contratto collettivo nazionale vigente per il livello corrispondente alla qualifica professionale da conseguire.

Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio l’apprendista sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro un numero di giorni pari alla metà della durata della prova.

Art. 8. – Inquadramento e retribuzione.

I lavoratori assunti a partire dal 1° giugno 2021 con il contratto di apprendistato saranno inquadrati nel livello di inquadramento corrispondente alla qualifica professionale da conseguire.

La retribuzione sarà quella minima contrattuale del livello di inquadramento corrispondente alla qualifica professionale da conseguire ragguagliata, in coerenza con il percorso formativo che si conclude al termine dell’apprendistato, alle percentuali e relativi periodi di applicazione come riportato nella tabella in calce:

Durata complessiva (Mesi) Primo periodo (Mesi / %) Secondo periodo (Mesi / %) Terzo periodo (Mesi / %)
36 12 mesi - 85% 12 mesi - 90% 12 mesi - 95%
30 10 mesi - 85% 10 mesi - 90% 10 mesi - 95%
24 8 mesi - 85% 8 mesi - 90% 8 mesi - 95%

Qualora le durate complessive del contratto di apprendistato siano inferiori a quelle riportate nella tabella, la durata dei singoli periodi sarà adeguata in misura proporzionale ferma restando la relativa percentuale di retribuzione applicabile nei tre periodi.

Art. 9. – Tredicesima mensilità.

L’azienda corrisponderà all’apprendista, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità ragguagliata a 173 ore della retribuzione globale di fatto.

Art. 10. – Malattia ed infortunio.

Per quanto riguarda il periodo di conservazione del posto e il trattamento economico per infortunio e malattia dell’apprendista non in prova, si applica quanto previsto dagli artt. 1 e 2, Sezione quarta, Titolo VI.

Art. 11. – Prolungamento del periodo di apprendistato.

In caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio superiore a trenta giorni, il contratto sarà prolungato per un periodo pari alla durata dell’assenza.

Art. 12. – Previdenza complementare, Assistenza sanitaria, Welfare.

Ai lavoratori di cui al presente contratto si applica quanto previsto agli articoli 15, 16 e 17, Sezione quarta, Titolo IV.

Art. 13. – Recesso o attribuzione della qualificazione.

Stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato; le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile, di 15 giorni decorrente dal termine del contratto medesimo.

In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con attribuzione della qualificazione professionale.

Ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità, a decorrere dal 1° ottobre 2017, il periodo di apprendistato sarà computato nella misura del 65%.

Art. 14. – Decorrenza.

La presente disciplina è parte integrante del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro di cui segue le sorti.

DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE

Premessa. Le parti riconoscono che l’apprendistato di cui all’articolo 43 del D. Lgs. n. 81/2015, definito apprendistato di primo livello, costituisce uno strumento utile all’integrazione tra sistema scolastico e lavoro.

Art. 1. – Norme generali.

Possono essere assunti con il contratto di apprendistato di primo livello, i giovani che hanno compiuto 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni.

Art. 2. – Durata.

La durata del contratto non può in ogni caso essere inferiore a sei mesi e superiore a:

Art. 3. – Piano formativo individuale.

L’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna ed esterna. I percorsi sono concordati dall’istituzione formativa e dal datore di lavoro.

Art. 4. – Periodo di prova.

La durata del periodo di prova è pari 160 ore di presenza in azienda.

Art. 5. – Inquadramento e Retribuzione.

Ai soli fini della determinazione della retribuzione dell’apprendista assunto con il contratto di cui all’articolo 43 del D.Lgs. n. 81 del 2015, si farà riferimento convenzionalmente al livello D2 del sistema di inquadramento del CCNL.

Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta all’apprendista una retribuzione pari al 10 per cento del minimo tabellare.

La retribuzione per le ore di lavoro svolte dall’apprendista, oltre il c.d. “orario ordinamentale”, sarà determinata dall’applicazione delle percentuali di seguito riportate sul minimo tabellare del livello D2:

Apprendistato per il conseguimento di: Anno scolastico Retribuzione ore lavoro
Qualifica di istruzione e formazione professionale Secondo anno 55%
Terzo anno 60%
Diploma di istruzione e formazione professionale o secondaria superiore Secondo anno 55%
Terzo anno 60%
Quarto anno 65%
Quinto anno 70%
Diploma (se già in possesso di qualifica) Anno unico 65%
Corso integrativo / Certificato specializzazione tecnica superiore Anno unico / Primo anno 65% - 70%

Art. 6. – Ferie.

All’apprendista sono riconosciute 4 settimane di ferie e 40 ore a titolo di PAR. Le ferie saranno fruite di norma in coincidenza con il periodo di sospensione dell’attività scolastica.

Art. 7. – Recesso.

Le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso di 15 giorni decorrente dal termine del contratto medesimo.

Art. 8. – Trasformazione.

Successivamente al conseguimento del titolo, il contratto può essere trasformato in apprendistato professionalizzante. In tal caso le durate massime del professionalizzante saranno ridotte di 12 mesi.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti si impegnano a promuovere un’interlocuzione con i Ministeri competenti, al fine di includere nel computo della frequenza minima per la validità dell’anno scolastico, eventuali periodi di assenza dovuti ad infortunio sul lavoro.

Art. 9. – Decorrenza.

La presente disciplina è parte integrante del vigente Contratto collettivo.

DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA

Premessa. Le parti riconoscono l’importanza dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca per la formazione di figure professionali di alto profilo.

Art. 1. – Norme generali.

Possono essere assunti con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Art. 2. – Durata.

La durata è disciplinata dall’articolo 45, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 81 del 2015.

Art. 3. – Piano formativo.

Il piano formativo individuale è redatto dall’istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro.

Art. 4. – Periodo di prova.

La durata del periodo di prova è pari alla durata ordinaria prevista dal contratto collettivo nazionale vigente per il livello corrispondente alla qualifica professionale da conseguire.

Art. 5. – Inquadramento e Retribuzione.

L’apprendista sarà inquadrato nel livello corrispondente alla qualifica professionale da conseguire. La retribuzione sarà riconosciuta secondo le seguenti percentuali:

Art. 6. – Welfare.

Si applicano gli articoli 15, 16 e 17, Sezione quarta, Titolo IV.

Art. 7. – Recesso.

Le parti potranno recedere dal contratto dando un preavviso di 15 giorni decorrente dal termine del contratto medesimo.

Art. 8. – Decorrenza.

La presente disciplina è parte integrante del vigente Contratto.

APPENDICE – Accordo sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali

Accordo 17 luglio 2003 tra Assistal, Federmeccanica e FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL.

1) Prestazioni indispensabili

Sono servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Nel settore metalmeccanico sono coinvolte le imprese che esercitano la conduzione di:

La Direzione aziendale predisporrà un «Piano delle prestazioni indispensabili».

2) Impiego minimo di servizio

L’individuazione dei lavoratori da assegnare ai servizi previsti dal Piano sarà fatta dalla Direzione aziendale in base a parametri oggettivi (ordine alfabetico, rotazione).

4) Procedure di raffreddamento e di conciliazione

Prima della proclamazione dello sciopero, si terrà un incontro in sede aziendale. In caso di esito negativo, sarà attivato un ulteriore tentativo in sede territoriale o nazionale.

5) Proclamazione e durata dello sciopero

La proclamazione dello sciopero sarà comunicata con un preavviso minimo indispensabile di 10 giorni (12 giorni per scioperi nazionali).

La durata massima dell’astensione dal lavoro è pari:

6) Intervallo minimo tra gli scioperi

L’intervallo minimo tra l’effettuazione di uno sciopero e l’altro non potrà essere inferiore a 10 giorni di calendario (6 giorni se riguarda la singola impresa dopo una prima agitazione).

7) Prestazioni indispensabili e Periodi di franchigia

Non saranno proclamati scioperi da effettuarsi nell’arco temporale compreso tra il 23 dicembre ed il 3 gennaio e durante il mese di agosto.

A differenza dei precedenti testi contrattuali, non è stato possibile per motivi di spazio riportare in appendice il Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 ed il testo dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970). Si rinvia ai seguenti portali: