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SEZIONE QUARTA
DISCIPLINA DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO

Titolo VIII – Risoluzione del rapporto di lavoro

Art. 1. – Preavviso di licenziamento e di dimissioni.

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell’anzianità e della categoria professionale cui appartiene il lavoratore.

Anni di servizio Livelli B2, B3 e A1 Livelli C2, C3 e B1 Livelli D1, D2 e C1
Fino a 5 anni 2 mesi 1 mese e 15 giorni 10 giorni
Oltre 5 fino a 10 anni 3 mesi 2 mesi 20 giorni
Oltre i 10 anni 4 mesi 2 mesi e 15 giorni 1 mese

I termini di disdetta decorrono dal giorno del ricevimento dell’atto di dimissioni o di licenziamento e il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo. La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso come di seguito stabilito.

Anni di servizio Livelli B2, B3 e A1 Livelli C2, C3 e B1 Livelli D1, D2 e C1
Fino a 5 anni 2 mensilità 1,5 mensilità 0,33 mensilità
Oltre 5 fino a 10 anni 3 mensilità 2 mensilità 0,67 mensilità
Oltre i 10 anni 4 mensilità 2,5 mensilità 1 mensilità

Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l’azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell’azienda.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto. In attuazione dell’articolo 4, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92, oltre a quanto previsto dall’Accordo Interconfederale 3 agosto 2012, la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali può essere validamente effettuata in sede aziendale se il lavoratore è assistito da un componente della rappresentanza sindacale unitaria.

L’indennità sostitutiva di preavviso spetta in ogni caso al lavoratore che all’atto del licenziamento si trovi in sospensione.

Art. 2. – Consegna dei documenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

Entro il giorno successivo all’effettiva cessazione del rapporto di lavoro l’azienda metterà a disposizione del lavoratore per il ritiro i documenti dovutigli, regolarmente aggiornati, ed il lavoratore rilascerà regolare ricevuta.

Ferme restando le disposizioni di legge, qualora per circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà dell’imprenditore questi non fosse in grado di consegnare i documenti, dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta che serva di giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i documenti necessari per instaurare un eventuale nuovo rapporto di lavoro.

Art. 3. – Certificato di lavoro.

Ai sensi dell’articolo 2124 del Codice civile l’azienda dovrà rilasciare al lavoratore, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempreché non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.

Art. 4. – Indennità in caso di morte.

In caso di morte del lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’articolo 1 del presente Titolo, ed il trattamento di fine rapporto di cui al successivo articolo 5, saranno corrisposte secondo le disposizioni previste nell’articolo 2122 del Codice civile, così come modificato dalla sentenza n. 8 del 19 gennaio 1972 della Corte costituzionale.

Art. 5. – Trattamento di fine rapporto.

All’atto della risoluzione del rapporto l’azienda corrisponderà al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall’articolo 2120 del Codice civile e dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, dal Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modifiche; il pagamento del trattamento di fine rapporto avverrà entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’indice Istat da utilizzare ai fini della rivalutazione del fondo t.f.r..

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 2120 Codice civile, convengono che la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Quanto sopra senza pregiudizio per le eventuali controversie giudiziarie attualmente in corso.

NORME TRANSITORIE
  1. Le parti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 2120 Codice civile, convengono che a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino al 31 dicembre 1999 la tredicesima mensilità è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
  2. Per i lavoratori a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte prima, per il computo dell’indennità di anzianità maturata fino al 31 maggio 1982, valgono le norme di cui all’articolo 26, Disciplina speciale, Parte prima, del CCNL 16 luglio 1979. Per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturato fino al 31 dicembre 1989 valgono le misure in ore indicate dall’articolo 26, Disciplina speciale, Parte prima, del CCNL 18 gennaio 1987 nonché – per il periodo 1° febbraio 1987-31 dicembre 1989 – le disposizioni di cui alla Nota a verbale in calce allo stesso articolo 26.
  3. Per i lavoratori a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte seconda per il computo dell’indennità di anzianità maturata fino al 31 maggio 1982 valgono le norme di cui all’articolo 6, Disciplina speciale, Parte seconda del CCNL 16 luglio 1979. Per il calcolo del trattamento di fine rapporto per il periodo 1° febbraio 1987-31 dicembre 1989, valgono le disposizioni di cui alla Nota a verbale in calce all’articolo 6, Disciplina speciale, Parte seconda del CCNL 18 gennaio 1987.
  4. Per i lavoratori a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte terza, per il computo dell’indennità di anzianità maturata fino al 31 maggio 1982 valgono le norme di cui all’articolo 20, Disciplina speciale, Parte terza del CCNL 16 luglio 1979. Per il calcolo del trattamento di fine rapporto per il periodo 1° febbraio 1987-31 dicembre 1989, valgono le disposizioni di cui alla Nota a verbale in calce all’articolo 20, Disciplina speciale, Parte terza, del CCNL 18 gennaio 1987.