SEZIONE TERZA
SISTEMA DI REGOLE CONTRATTUALI
Art. 1. – Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore.
Le disposizioni del presente Contratto, nell’ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Agli effetti del precedente comma si considerano costituenti un unico istituto il complesso degli istituti individuali e collettivi di carattere normativo-regolamentare.
Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti, col presente Contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni, anche di fatto, più favorevoli al lavoratore attualmente in servizio non derivanti da accordi nazionali, le quali continueranno ad essere mantenute ad personam.
Art. 2. – Decorrenza e durata.
Salve le decorrenze previste per singoli istituti, il presente Contratto decorre dal 5 febbraio 2021 ed avrà vigore fino a tutto il 30 giugno 2024. Il presente Contratto è stato validato in ottemperanza a quanto previsto dal T.U. 10 gennaio 2014. Il CCNL 26 novembre 2016 ha operato in regime di ultrattività dal 1° gennaio 2020 fino alla data di stipula del presente Contratto.
Il Contratto si intenderà rinnovato per un periodo pari a quello di cui al primo comma se non disdetto, sei mesi prima della scadenza, con raccomandata a.r.. In caso di disdetta il presente Contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo Contratto nazionale.
Art. 3. – Procedura di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Le proposte per un nuovo accordo saranno presentate secondo i criteri e le modalità di cui al T.U. 10 gennaio 2014 e in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del Contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del Contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Art. 4. – Contrattazione aziendale.
Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale si esercita, ha efficacia e impegna le parti secondo quanto previsto dal CCNL e dal T.U. 10 gennaio 2014.
Gli accordi aziendali sono negoziabili in considerazione del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di prevenire sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del Contratto collettivo nazionale.
In coerenza con quanto previsto al punto 6) della Premessa al Contratto, le richieste di rinnovo dell’accordo aziendale dovranno essere sottoscritte dalla Rappresentanza sindacale unitaria e dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti ovvero, per le aziende più complesse e secondo la prassi esistente, dalla Rappresentanza sindacale unitaria e dalle Organizzazioni sindacali nazionali, e presentate all’azienda e contestualmente all’Associazione industriale territoriale, in tempo utile al fine di consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell’accordo. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Art. 5. – Intese modificative del CCNL.
Al fine di favorire lo sviluppo economico ed occupazionale mediante la creazione di condizioni utili a nuovi investimenti o all’avvio di nuove iniziative ovvero per contenere gli effetti economici e occupazionali derivanti da situazioni di crisi aziendale, possono essere realizzate specifiche intese modificative, anche in via sperimentale o temporanea, di uno o più istituti disciplinati dal presente CCNL.
Tali intese sono definite a livello aziendale con le Rappresentanze sindacali unitarie d’intesa con le strutture territoriali delle Parti stipulanti.
Le intese modificative dovranno indicare: gli obiettivi che si intendono conseguire, la durata (qualora di natura sperimentale o temporanea), i riferimenti agli articoli del CCNL oggetto di modifica, le modalità a garanzia dell’esigibilità dell’accordo.
Le intese modificative non potranno riguardare i minimi tabellari, gli aumenti periodici d’anzianità e l’elemento perequativo oltreché i diritti individuali derivanti da norme inderogabili di legge.
Le intese sottoscritte sono trasmesse alle parti stipulanti il CCNL dalle rispettive strutture territoriali ai fini del necessario monitoraggio in sede nazionale degli accordi realizzati.
Art. 6. – Distribuzione del Contratto.
Le aziende a partire dal mese di ottobre 2021 ed entro il mese di dicembre 2021 distribuiranno a ciascun lavoratore in forza a tempo indeterminato una copia del presente Contratto collettivo di lavoro.
Qualora le sottoscritte Organizzazioni dei lavoratori dovessero, con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani, concordare condizioni meno onerose di quelle previste dal presente Contratto, tali condizioni, dopo che siano state accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate dalla Federmeccanica o dall’Assistal.